Art. 6.
(Misure generali di tutela).

      1. Le misure generali per la prevenzione dei crimini contro la persona e contro il patrimonio di cui gli enti, gli esercizi e le aziende effettivamente a rischio devono tenere conto si articolano in:

          a) programmazione della prevenzione mediante un piano organico che integri in modo coerente gli aspetti logistici, produttivi, organizzativi, normativi, formativi, difensivi e ispettivi;

          b) valutazione dei rischi di natura criminosa;

          c) eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte;

 

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          d) eliminazione o riduzione dei rischi residui;

          e) sostituzione delle procedure e delle attrezzature con scarsa efficacia difensiva con procedure e attrezzature più adeguate, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

          f) adozione di procedure e di attrezzature difensive di tipo il più possibile automatico, che richiedano il minor intervento possibile da parte dei lavoratori dipendenti degli enti, esercizi o aziende a rischio;

          g) regolare manutenzione di attrezzature, macchine e impianti aventi finalità di riduzione del rischio o comunque anticrimine, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;

          h) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti sulle questioni riguardanti la sicurezza anticrimine;

          i) predisposizione di piani di emergenza per ciascuna ipotesi di rischio criminoso e per ciascun punto operativo, con l'indicazione del comportamento da tenere in caso di rapina, estorsione, sequestro di persona, telefonata anonima, atto vandalico, ricezione di busta o pacco sospetto, rinvenimento di ordigni esplosivi, assalto da parte di dimostranti, furto, truffa, sottrazione di dati, attacco informatico;

          l) istruzioni adeguate a tutti i lavoratori;

          m) assistenza sanitaria a tutte le vittime di crimini commessi nei locali dell'ente, dell'esercizio o dell'azienda o comunque in relazione all'attività svolta dai medesimi.

      2. Le misure relative alla sicurezza anticrimine non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. I corsi di autoistruzione, i corsi in aula e le eventuali esercitazioni pratiche devono essere effettuati durante l'orario lavorativo.

 

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